L’aggressore entra in casa e, nella stessa frase, esce dal diritto: l’eventuale morte diventa una sua pratica personale. Come toccare l’alta tensione.
PRINCIPIO ATTIVO
«Anche la perdita della vita, nei casi più estremi, sarebbe da considerarsi auto procurato.»
Roberto Vannacci, Il mondo al contrario, cap. V, paragrafo che inizia con «Anche la legittima difesa…».
TRADUZIONE DAL VANNACCESE
Il paragone proposto è quello del ladro di rame folgorato dai cavi: non si può condannare l’elettricità. Solo che una persona armata non è una corrente ad alta tensione. Decide, percepisce, può sbagliare e risponde delle proprie azioni. Trasformarla in un fenomeno naturale serve a cancellare in anticipo ogni domanda su necessità, pericolo e misura della reazione.
Nessuno è tenuto a lasciarsi aggredire. Difendersi è un diritto. Ma affermare che ogni conseguenza estrema sia «auto procurata» dall’intruso sposta il confine: dalla difesa contro un pericolo alla licenza di considerare la morte una clausola accettata entrando. La porta di casa diventerebbe insieme frontiera, tribunale e sentenza.
È una scorciatoia morale prima ancora che giuridica. Non guarda al caso concreto: se il pericolo fosse attuale, se l’aggressore fosse armato, se stesse fuggendo, se vi fossero alternative, se la reazione fosse proporzionata. La risposta è già pronta e coincide sempre con l’assoluzione preventiva di chi resta vivo.
CONTROLLO DI REALTÀ
L’articolo 52 del codice penale non trasforma il difensore in elettricità. La regola generale richiede la necessità di difendere un diritto contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta e la proporzione tra difesa e offesa. Le norme sulla difesa domiciliare ampliano la tutela in condizioni determinate, ma non contengono la categoria della «morte auto-procurata».
L’articolo 55 disciplina inoltre l’eccesso colposo e, nei casi domiciliari, esclude la punibilità in specifiche condizioni, tra cui il grave turbamento derivante dal pericolo in atto. Anche qui la legge valuta condizioni, limiti e circostanze: non attribuisce a chiunque varchi una soglia una rinuncia preventiva al diritto alla vita.
La differenza è quella tra uno Stato di diritto e una morale da cartello elettrico. Il primo accerta i fatti; la seconda appende «chi entra muore a proprio rischio» e chiude il fascicolo.
EFFETTI INDESIDERATI
Chiamare legittima difesa ciò che deve ancora essere verificato come legittimo e come difesa. L’elettricità non testimonia; le persone sì.
Fonti: codice penale, articolo 52, articolo 55.